Il socio d’opera è colui che si obbliga nei confronti della società, a titolo di conferimento, a svolgere una determinata attività o servizio e quindi di attività lavorativa, con separata indicazione nell’atto costitutivo (art. 2295 C.C.).
È una figura specifica nel contesto delle società, in particolare nelle società di persone. Le sue responsabilità e diritti sono distintivi rispetto a quelli di un socio di capitale o di un lavoratore subordinato.